[1]L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia elettrica e' data con decreto del Ministro pei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni, per gli scambi e valute e per le comunicazioni.

[2]Nel decreto sono determinate la quantita' massima d'energia da importare od esportare, le condizioni e la durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo gia' stabilito di dieci anni.

[3]Col decreto stesso o con decreto successivo saranno' determinate, d'intesa col Ministero delle comunicazioni, le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia, che attraversano il confine.

Testo vigente dal 12 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;127~art1 · fonte del testo