Le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i Paesi membri dell'O. E. C. E. che aderiscono alle decisioni adottate in materia dalla predetta Organizzazione non sono soggette alle norme di cui al titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. I quantitativi di energia elettrica scambiati ai sensi del comma precedente sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero del commercio con l'estero dalle aziende che ne effettuano le importazioni o le esportazioni.

Testo vigente dal 13 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-19;606~artunico · fonte del testo