Art. 1
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L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e' sostituito dal seguente: "Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo e' attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianita' di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso. Al personale suddetto e' conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata, in vigore del presente decreto, a titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennita' di funzione ed assegno perequativo e tredicesima mensilita', rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilita', come impiegato avventizio. L'assegno personale di cui al precedente comma e' conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, e' considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza. Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennita' di licenziamento di cui allo articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, i periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del presente decreto".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
