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Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, i periodi di servizio e di tempo indicati nell'articolo 2 del suddetto decreto, anteriori al 1 gennaio 1948, sono riconosciuti utili a carico dello Stato agli effetti del trattamento di quiescenza, anche se assistiti, ai fini previdenziali, da titolo di previdenza, a risparmio, e si ricongiungono con il servizio reso con iscrizione agli Istituti di previdenza, applicando le norme contenute nella legge 22 giugno 1954, n. 523. I depositi sui titoli a risparmio intestati al personale di cui al precedente comma, nonche' tutti gli interessi relativi, saranno versati allo Stato a cura degli Istituti di credito depositari.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1599~art13 · fonte del testo