Art. 2
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Tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e' inserito il seguente: "Il collocamento nei ruoli speciali transitori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianita' di servizio computata ai sensi del precedente articolo 22, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non anteriore al 1 maggio 1948".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
