Art. 3
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Per gli impiegati gia' appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, i quali, avendo conseguito il collocamento nei ruoli aggiunti (gia' ruoli speciali transitori), abbiano gia' chiesto il riscatto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o lo chiedano entro novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per quelli che, non avendo conseguito ancora detto collocamento, presentino la domanda di riscatto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del personale del decreto di collocamento, il contributo di riscatto e' calcolato sugli stipendi o retribuzioni spettanti al 1 luglio 1953, ovvero su quelli spettanti alla data di decorrenza del collocamento nei ruoli aggiunti, se anteriore al 24 giugno 1951.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
