Art. 4
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La disposizione di cui all'articolo 24, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la facolta', per il personale gia' appartenente alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana collocato nei ruoli speciali transitorie di chiedere il riscatto dei periodi di servizio e di tempo specificati nell'articolo 2 del decreto stesso, si applica anche al personale della categoria predetta che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, abbia ottenuto, a seguito di concorso o ad altro titolo, la nomina a posto di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, oppure, assunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione stessa, abbia ottenuto ed ottenga, ai sensi delle disposizioni vigenti, il collocamento nei ruoli speciali transitori. Il personale predetto che presso gli enti di provenienza era assistito, per il trattamento di previdenza, da polizze di assicurazioni contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro istituto assicurativo, ovvero da titolo di previdenza a risparmio, dovra' versare allo Stato, rispettivamente, meta' del valore di riscatto delle polizze o meta' della somma capitalizzata, determinate alla data di cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze degli enti suddetti.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
