Art. 6
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Nei confronti del personale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1951, n. 1451, e del personale di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e' ammessa la regolarizzazione dei contributi arretrati dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie e senza interessi di mora. Tale facolta' puo' essere esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
