Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. 359 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, gia' in servizio nei territori di cui al precedente articolo, per i periodi di congedo ordinario coloniale maturati e non fruiti, non indennizzabili ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e' dovuta una somma pari all'importo dell'indennita' coloniale, dell'indennita' di disagiata residenza e del supplemento di indennita' di disagiata residenza, nelle misure di diritto, che ad essi sarebbero spettate per la durata dei periodi stessi. Gli impiegati di cui al precedente comma che, a seguito del rimpatrio, abbiano comunque ripreso servizio prima della scadenza del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato, s'intendono aver tacitamente rinunciato ad usufruire dei periodi di congedo non goduti. Nei confronti degli impiegati stessi, lo indennizzo di cui all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e' dovuto sulla base degli assegni ed indennita', relativi alla posizione giuridica rivestita dai singoli impiegati alla data di decorrenza del reimpiego, in vigore alla data stessa e comunque a data non posteriore al 1 luglio 1953. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato i quali siano rimasti a prestare servizio, senza soluzione di continuita', nei territori d'Africa, gia' di sovranita' italiana e che, alla data predetta, si trovino ancora ivi in servizio, il cumulo di cui all'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le limitazioni indicate al precedente articolo, e' ammesso ai soli effetti economici. Al personale stesso sara' corrisposta, a titolo d'indennizzo, una somma pari all'ammontare degli interi assegni ed indennita' che ad esso sarebbero spettati per il periodo di congedo non fruito, ragguagliato al trattamento economico d'attivita' fisso e continuativo vigente e spettante alla data del 1 luglio 1953. Lo stesso trattamento e' dovuto al personale che, trovandosi alla data del 1 luglio 1953 in servizio nei territori d'Africa di cessata sovranita' italiana, sia successivamente, cessato dall'impiego per esodo volontario, o per altro motivo, senza avere usufruito, in tutto o in parte, del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1599~art8 · fonte del testo