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Finalita' La presente legge persegue la finalita' di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

  • a)favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarieta' sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
  • b)favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale;
  • c)contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
  • d)contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonche' alla riduzione della quantita' dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
  • e)contribuire ad attivita' di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Testo in vigore dal 30 agosto 2016 al 1 gennaio 2018

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urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166~art1 · fonte su Normattiva