Art. 17 — Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti
All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».
Testo vigente dal 30 agosto 2016
