Disposizioni

Art. 18 — Disposizioni finali

Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validita' e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile. ((1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244))

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166~art18 · fonte su Normattiva