Art. 7 — Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni
Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Testo vigente dal 31 luglio 2004
