Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
- Art. 1 — (Modifiche al codice penale)
- Art. 2 — Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
- Art. 3 — Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
- Art. 4 — Norme di coordinamento
- Art. 5 — Attività formative
- Art. 6 — Vigilanza
- Art. 7 — Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni
- Art. 8 — Destinazione delle sanzioni pecuniarie
- Art. 9 — Entrata in vigore