Art. 1
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[1]All'art. 14 del R. decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1316, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«I contratti di affitto di alloggi a favore di funzionari dell'Amministrazione delle colonie possono essere stipulati dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con l'autorizzazione caso per caso del Ministero delle colonie, anche a favore di funzionari stessi residenti in colonia, che intendano trasferirsi nel Regno o farsi precedere dalle proprie famiglie, purche' gli alloggi affittati siano abitati unicamente dai funzionari o dalle loro famiglie».
Testo in vigore dal 9 aprile 1930 al 16 dicembre 2009
