Art. 29
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Qualora si dovesse procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale o alla chiusura di una scuola dipendente dall'autorita' ecclesiastica, il Ministro per l'educazione nazionale, se trattasi di scuola pareggiata o riconosciuta legalmente, e il commissario dell'E.N.I.M.S., se trattasi di scuola autorizzata, ne da' preventiva notificazione motivata all'autorita' medesima.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
