Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Fermo restando quanto e' stabilito per gli alunni della scuola media dalla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, gli altri alunni che nello scrutinio finale per la promozione alla classe successiva, o nella sessione estiva per gli esami di ammissione, idoneita' e licenza, non con, seguano la sufficienza in tutte le discipline sono ammessi a ripetere le materie nelle quali non hanno riportato la sufficienza, qualunque ne sia il numero.

Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art35 · fonte del testo