Art. 35
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Fermo restando quanto e' stabilito per gli alunni della scuola media dalla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, gli altri alunni che nello scrutinio finale per la promozione alla classe successiva, o nella sessione estiva per gli esami di ammissione, idoneita' e licenza, non con, seguano la sufficienza in tutte le discipline sono ammessi a ripetere le materie nelle quali non hanno riportato la sufficienza, qualunque ne sia il numero.
Testo in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
