Disposizioni
Art. 15
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.
Testo vigente dal 17 novembre 1954
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.
Testo vigente dal 17 novembre 1954
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art15 · fonte del testo