Qualora le condizioni di cui precedente art. 3 vengano meno, oppure quando il gestore della pubblica stazione di monta si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni sulla monta equina, il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 4, puo' sospendere, fino ad un massimo di tre mesi, il funzionamento della stazione e, nei casi piu' gravi e di recidiva, revocare l'autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli 10, 11 e 12. Contro il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca stessa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art13 · fonte del testo