Un decimo delle ammende di cui agli articoli 10, 11 e 12, e' devoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi piu' meritevoli nell'opera di repressione della monta clandestina.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art14 · fonte del testo