Art. 1
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I professori assunti in ruolo universitario per effetto dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, conservano l'ufficio di professore di ruolo, ai fini dell'insegnamento e della direzione del relativo Istituto, fino a tutto l'anno accademico in cui, compiuto il 75° anno di eta', vengono collocati a riposo in conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 19 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, citato. Ai professori stessi e' data, tuttavia, la possibilita' di chiedere il collocamento fuori ruolo con l'inizio dello anno accademico successivo a quello durante il quale compiono il 70° anno di eta'.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
