Disposizioni
Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La disposizione di cui al primo comma del precedente articolo si applica anche nei confronti dei professori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino collocati fuori ruolo, senza pregiudizio per coloro che siano stati nominati o trasferiti alla stessa cattedra.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
