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La facolta' per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, e' prorogata per un ulteriore periodo massimo di un anno.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1636~art1 · fonte del testo