Disposizioni
Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La facolta' per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, e' prorogata per un ulteriore periodo massimo di un anno.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
