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Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' consentire la assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico.

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;354~art3 · fonte del testo