Disposizioni
Art. 4
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Gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte sono nominati a tempo indeterminato. La stessa nomina conseguono, gli insegnanti di arte applicata non di ruolo che si trovino in servizio in seguito ad assunzione disposta a norma dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962 o che siano stati assunti precedentemente.
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
