Art. 6
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Il personale insegnante, incaricato di materie tecniche e di cultura generale, all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio e abbia prestato negli ultimi istituti professionali statali almeno un triennio di interrotto servizio e nell'attivita' svolta abbia dimostrato di possedere la necessaria capacita' culturale, didattica e professionale. puo' conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione soggetta all'approvazione del provveditore agli studi, conferma nella nomina per un triennio con i redatti con i relativi benefici che ne derivano in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, fermi restando i diritti di precedenza degli insegnanti provvisti di abilitazione specifica i per materia affine. Il personale tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di si dio prescritto, ma che abbia prestato negli studi istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nella attivita' svolta abbia dimostrato competenza e perizia, puo' conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, soggetta all'approvazione del provveditore gli studi, la nomina a tempo indeterminato di cui all'articolo 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
