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Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 15 sono stabilite in deroga all'articolo 24 del Codice penale; quelle degli articoli 13, primo comma, 14 e 16 sono stabilite in deroga rispettivamente all'articolo 240, all'articolo 26 ed agli articoli 24 e 26 del predetto Codice.

Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993

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