Art. 2
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La licenza di cui all'articolo 1 e' rilasciata dall'intendenza di finanza della Provincia ove e' posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il Comando della guardia di finanza competente per territorio. La licenza ha validita' quinquennale ed alla scadenza e' rinnovabile. Nella licenza deve essere indicata l'attivita' che l'impresa svolge, nonche' l'ubicazione dell'esercizio o stabilimento ed il quantitativo massimo di caffe' che puo' esservi introdotto. Il rilascio della licenza puo' essere rifiutato, qualora il titolare dell'azienda abbia commesso nel triennio antecedente la data della domanda una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. La licenza puo' essere sospesa dall'intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. Se l'infrazione e' definita in via amministrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'intendente di finanza puo' altresi' procedere alla revoca della licenza. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta la revoca della licenza, nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza della specie per un periodo di tre anni dalla data della condanna definitiva.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 23 ottobre 1990
