Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, e' sostituito dal seguente: "La licenza di cui all'articolo 1 e' rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove e' posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza puo' essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 8 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-02;283~art1 · fonte su Normattiva