Art. 2
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Il Consiglio centrale di disciplina previsto per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 6 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, e la Commissione centrale di disciplina prevista per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dall'articolo 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono costituiti dai seguenti impiegati appartenenti ai ruoli organici delle rispettive Aziende:
- a)un direttore centrale, che presiede;
- b)cinque impiegati con qualifica di ispettore generale o, in mancanza, di direttore di divisione;
- c)tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera scelti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria, ciascuna delle quali indica all'uopo non piu' di tre nominativi Detti membri devono rivestire la massima qualifica della carriera di appartenenza, ad eccezione dei rappresentanti del personale della carriera direttiva, che devono avere la qualifica di ispettore generale, o, in mancanza, di direttore di divisione. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla medesima carriera della quale fa parte il dipendente sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio la cui rappresentanza e' demandata ai tre membri della carriera ausiliaria. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Per ciascuno dei membri dei suddetti organi, escluse il presidente, nonche' per il segretario, e' nominato un supplente. I supplenti devono rivestire qualifica corrispondente a quella dei titolari. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
Testo in vigore dal 25 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
