Disposizioni
Art. 3
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L'articolo 7 del regio decreto-legge 10 luglio 1925 n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio provinciale di disciplina e' istituito in ogni sede di Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e si compone:
- a)del direttore provinciale che lo presiede;
- b)dei capi dei primi due reparti della Direzione o in caso di loro assenza o impedimento, da chi li rappresenta nelle rispettive cariche;
- c)di un impiegato appartenente alla carriera direttiva o, in mancanza di un impiegato appartenente alla carriera di concetto;
- d)di tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera, scelti dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria, ciascuna delle quali indica all'uopo uno o piu' nominativi. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti che appartengono alla medesima carriera della quale fa parte l'impiegato sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio, la cui rappresentanza e' demandata ai tre membri della carriera ausiliaria. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera di concetto od esecutiva. I membri di cui alle precedenti lettere c) e d) e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni. Per il personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche telefoniche, dei Centri automezzi e degli Uffici lavori e' competente il Consiglio provinciale di disciplina i del capoluogo di Provincia della sede del Circolo, del Centro o dell'Ufficio lavori; il direttore di ciascuno dei tre organi anzidetti, o chi lo rappresenta nella carica, prende parte al Consiglio, in luogo del capo del secondo reparto della Direzione provinciale, ove siano in discussione affari riguardanti il personale rispettivamente dipendente. Qualora non sia possibile procedere alla nomina di uno o piu' membri di cui alla lettera d) per mancanza di designazione da parte delle organizzazioni sindacali, la Commissione viene costituita anche senza detti membri. In tal caso, il direttore provinciale chiama, di volta in volta, a partecipare alle sedute del Consiglio di disciplina, nel numero occorrente ad integrare il Consiglio stesso, i rappresentanti del personale del Consiglio di disciplina di una delle Direzioni provinciali piu' vicine, fino al completamento. Qualora uno o piu' dei membri di cui alle lettere b), c) e d) siano di qualifica inferiore al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, il direttore provinciale provvedera' alla sostituzione con altri elementi i di qualifica pari o superiore al giudicando, che facciano parte del Consiglio provinciale di disciplina di una delle Direzioni provinciali piu' vicine, scegliendo i sostituti rispettivamente tra i membri di cui alle lettere b), c) e d), con il criterio di cui al comma precedente. Il suddetto Consiglio dura in carica due anni. Qualora durante il biennio di carica taluno dei membri di cui alle lettere c) e d) od il segretario vengano a cessare dall'incarico, il direttore provinciale provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, avvalendosi, per quanto riguarda i membri di cui alle lettere c) e d), della procedura prevista nel quinto comma del presente articolo e scegliendo invece il sostituto del segretario tra il personale dipendente".
Testo in vigore dal 25 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
