Art. 7 — Contributi di miglioria
I contributi di miglioria applicati in dipendenza della esecuzione delle opere dovranno essere interamente destinati all'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti, derogando, per quanto concerne la quota di spettanza dello Stato, a quanto disposto dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 15 gennaio 1970
