Per le opere eseguite dal Consorzio sono imposti a carico dei proprietari interessati, e in sostituzione dei proventi di cui agli articoli 19 e 21 del testo unico sulle disposizioni in materia di navigazione interna, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, contributi di miglioria secondo le modalita' previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000. Le somme incassate saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto regio decreto.

Testo vigente dal 14 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549~art10 · fonte su Normattiva