Art. 1
La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1 gennaio 1971. Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella capitale la durata della settimana lavorativa non puo' essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione. Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore.
Testo vigente dal 30 novembre 1970
