La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1 gennaio 1971. Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella capitale la durata della settimana lavorativa non puo' essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione. Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore.

Testo vigente dal 30 novembre 1970

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 22/1982

    Questione inammissibile
    4 febbraio 1982

    La norma che stabilisce per il personale degli uffici dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, aventi sede nella Capitale, un orario di lavoro diverso da quello di tutti gli altri impiegati della stessa Amministrazione che prestano servizio negli opifici e stabilimenti situati anch'essi nella Capitale, non determina una disparita` di trattamento, in quanto, la lamentata sperequazione deriva da una prassi amministrativa in forza della quale gli uffici statali e degli enti pubblici della Capitale fanno tuttora costante applicazione dell'orario a suo tempo fissato dall'abrogato decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939. Tratterebbesi, pertanto, di una disuguaglianza di mero fatto, che solo per effetto di un salto logico potrebbe venire ricondotta alla disposizione impugnata (ovvero alle norme di cui essa fa rinvio) quale punto di riferimento dell'orario "per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella Capitale". Inammissimilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma secondo, l. 10 novembre 1970 n. 869 (disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con ordinanza in data 10 novembre 1975.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 Disposizioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-11-10;869~art1 · fonte su Normattiva