Agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato destinatari dell'acconto di L. 10.000 mensili disposto con il decreto del Presidente della Repubblica citato nell'articolo 1 della presente legge, nonche' al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica, addetti a servizi speciali per i quali sussista la esigenza di assicurarne lo svolgimento continuo, allorquando vengono comandati a prestare il normale turno di servizio nelle giornate festive, compresa la domenica, e' corrisposto un compenso di L. 2.700, cumulabile con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eventualmente dovuto in relazione al prolungamento di orario. Il compenso, di cui al primo comma assorbe, sino alla concorrenza del suo importo, le maggiorazioni sullo stipendio previste dalle vigenti norme per i turni di servizio nei giorni festivi. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 giugno 1981, n.310
2con decorrenza dal 1 febbraio 1981
Il D.P.R. 9 giugno 1981, n.310, ha disposto (con l'art. 19) che con effetto dal 1 febbraio 1981, la misura dell'indennita' di servizio festivo di cui al presente articolo, e' raddoppiata.
Testo vigente dal 20 giugno 1981
