Art. 11
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Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresi' stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonche' curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1980 al 4 maggio 1985
