Art. 4
Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge e' autorizzata la complessiva spesa di lire 18 miliardi, ripartita negli anni dal 1981 al 1985, di cui lire 2 miliardi da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'anno 1981. Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria. Almeno i due terzi della predetta autorizzazione di spesa devono essere destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonche' delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni. Il piano dei lavori e' approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 19 maggio 1981
