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Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a lire 102 miliardi per l'anno finanziario 1987. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 32 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (fondo incentivazione personale finanze)". Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 18 giugno 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-06-13;208~art1 · fonte su Normattiva