Disposizioni
Art. 20
Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'articolo 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
- a)idoneita' tecnica risultante dalla disponibilita' di un responsabile tecnico di cantiere e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere;
- b)almeno cinquanta dipendenti iscritti nel libro matricola, per i cantieri di costruzione;
- c)strutture impiantistiche idonee alla costruzione di un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di costruzione e di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di demolizione; per i cantieri di riparazione navale stabilimenti con superficie di sedime permanentemente coperta di almeno 500 metriquadri e mezzi di sollevamento idonei a sollevare 8 tonnellate;
- d)struttura economico-finanziaria desunta dai bilanci certificati da societa' di revisione autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio. Al fine di consentire il controllo della evoluzione della capacita' produttiva del settore, nell'ambito degli albi speciali delle imprese di costruzione e riparazione navale sono individuate le categorie dei cantieri sulla base di criteri quantitativi e dimensionali riferiti ai requisiti di cui al comma 1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, sono stabilite le norme di organizzazione e funzionamento degli albi, i criteri quantitativi e dimensionali di cui al presente articolo, nonche', per ciascuna impresa di costruzione, tenendo conto anche della produzione del periodo 1981-1988, il volume massimo, in tonnellate di stazza lorda compensata, della produzione annua assistibile e la dimensione massima, in termini di tonnellate di stazza lorda, dell'unita' assistibile, ferma restando la riserva di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, per i cantieri del Mezzogiorno in proporzione alle loro capacita' produttive. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro e' determinato l'ammontare del diritto fisso al cui pagamento e' subordinata l'iscrizione agli albi speciali, nonche' l'ammontare del diritto annuale.
Testo vigente dal 21 giugno 1989
