Art. 34
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi gia' indicati per le navi da crociera, puo' essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati".
Testo vigente dal 21 giugno 1989
