Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi gia' indicati per le navi da crociera, puo' essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati".

Testo vigente dal 21 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art34 · fonte su Normattiva