Art. 35
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988, la norma di cui al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si applica anche alle navi trasferite nel periodo dal 1 settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da compartimenti marittimi ubicati nei territori del centro-nord a compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno.
Testo vigente dal 21 giugno 1989
