Ai fini dell'applicazione al settore dell'armamento delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per la individuazione delle imprese che debbono essere considerate operanti nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, e' valido il criterio di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430. Per l'applicazione del criterio di cui al comma precedente, si considerano compartimenti ubicati nei territori del Mezzogiorno quelli comprendenti in tutto o in parte territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Testo vigente dal 23 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-16;754~art3 · fonte su Normattiva