Art. 1
Le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, con esclusione dei trasporti postali, nonche' le tariffe relative ai servizi di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli ed alle merci, sono stabilite direttamente dai soggetti titolari della gestione dei servizi, che ne danno comunicazione al Ministro dei trasporti. L'applicazione delle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 e' soggetta all'approvazione del Ministro dei trasporti. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione senza che il Ministro dei trasporti abbia espresso un motivato rifiuto, dette tariffe si intendono comunque approvate. Ai fini dell'approvazione delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti tiene conto dell'esigenza di recupero di produttivita' nei confronti della media dei vettori comunitari, nonche' dell'andamento dei costi del carburante. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, come sostituito dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applicano alle tariffe disciplinate dal presente articolo.
Testo vigente dal 9 ottobre 1991
