Art. 2
Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, come modificato dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, e' aggiunto il seguente: "Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni e' stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato in L. 5.000 per ogni passeggero". Al diritto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 9 ottobre 1991
