Art. 18-ter — Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi
((. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico dei propri bilanci)).
Testo vigente dal 29 febbraio 2012
