Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
- Art. 1 — Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive
- Art. 2 — Limitazione temporale e territoriale
- Art. 3 — Elargizione alle vittime di richieste estorsive
- Art. 4 — Condizioni dell'elargizione
- Art. 5 — Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive
- Art. 6 — Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà
- Art. 7 — Elargizione ad altri soggetti
- Art. 8 — Elargizione ai superstiti
- Art. 9 — Ammontare dell'elargizione
- Art. 10 — Criteri di liquidazione
- Art. 11 — Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte
- Art. 12 — Copertura assicurativa e casi di esclusione
- Art. 13 — Modalità e termini per la domanda
- Art. 14 — Concessione dell'elargizione
- Art. 15 — Corresponsione e destinazione dell'elargizione
- Art. 16 — Revoca dell'elargizione
- Art. 17 — Provvisionale
- Art. 18 — Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
- Art. 18-bis — Diritto di surroga
- Art. 18-ter — Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi
- Art. 19 — Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura
- Art. 20 — Sospensione di termini
- Art. 21 — Regolamento di attuazione
- Art. 22 — Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996
- Art. 23 — Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990
- Art. 24 — Disposizioni transitorie
- Art. 25 — Abrogazioni