Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art32 · fonte su Normattiva