Art. 32 — Sostegno finanziario locale
Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.
Testo vigente dal 19 settembre 2025
