Disposizioni
Art. 4 — Condizioni dell'elargizione
L'elargizione e' concessa a condizione che:
- a)la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;
- b)la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
- c)la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d)il delitto dal quale e' derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorita' giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorita' giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale e' derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 3 marzo 1999
