Disposizioni

Art. 6 — Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà

L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, e' concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, i quali:

  • a)subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attivita' svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attivita';
  • b)subiscono quali esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.

Testo vigente dal 3 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art6 · fonte su Normattiva