Disposizioni

Art. 3 — Procedure di commercializzazione

I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in quantita' percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purche' siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.

Testo vigente dal 1 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-05-13;77~art3 · fonte su Normattiva